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Consigli utili sulle emissioni inquinanti

Sono numerosi i Comuni che stabiliscono, in funzione della tutela ambientale e della qualità dell'aria, limitazioni o divieti di circolazione in aree più o meno ampie del loro territorio e per periodi brevi o continui.

Questi provvedimenti normalmente sono "ordinanze" emesse dal Sindaco avente un certo margine di discrezionalità, in base a norme sia statali (D.P.R. 4/8/1999 n. 351, art. 7 del codice della strada, DM 21/4/1999 n. 163) che, in alcuni casi, regionali.

A prescindere dalle misure più drastiche (come il blocco totale del traffico) che colpiscono tutti i veicoli, i provvedimenti adottati con maggiore frequenza hanno un effetto limitativo parziale, vietano cioè la circolazione ai mezzi che superano i limiti di emissione stabiliti da specifiche direttive europee. Le limitazioni non riguardano invece le categorie di veicoli "più pulite", individuate in base alle "norme di omologazione".

Per questo motivo, coloro che utilizzano il veicolo in zone soggette a provvedimenti di blocco selettivo della circolazione, devono poter distinguere in base a quale "norma" è stato omologato il veicolo posseduto o che intendono acquistare, in modo da poter verificare se sono o saranno soggetti a tali limitazioni.

È comunque da tener presente che le limitazioni, che in un primo momento si riferivano ai veicoli più anziani e quindi più inquinanti, si stanno oggi facendo sempre più restrittive, colpendo anche i mezzi che, seppure "ecologici", risultano conformi alle direttive CEE di meno recente emanazione (Euro 1, 2 e talvolta anche Euro3).

La "direttiva di omologazione" è indicata sulla carta di circolazione, con le precisazioni indicate nella sezione come leggere la carta di circolazione. Dal confronto tra quanto indicato sulla carta di circolazione del proprio veicolo e quanto riportato nell'ordinanza dell'autorità locale si può generalmente desumere se il veicolo rientra o meno tra le categorie escluse dalle limitazioni.

Retrofit

I veicoli dotati di "retrofit" (una marmitta catalitica cosiddetta "a due vie", applicata fino a qualche tempo fa su veicoli non catalizzati all'origine) non sono, secondo la normativa vigente, esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione e ricadono interamente nella classe "pre-Euro1".

Veicoli di fine serie

L'entrata in vigore obbligatoria di una direttiva comporta, da una certa data, l'impossibilità di immatricolare veicoli nuovi omologati secondo la direttiva precedente. Tuttavia, per circa un anno, in base ad esplicita autorizzazione della Motorizzazione, trasmessa anche all'UE, le case produttrici hanno la possibilità di immatricolare veicoli "di vecchia omologazione", pari al 10% dei veicoli venduti nell'anno precedente (30% nel caso dei veicoli trasporto merci fino a 1.350 kg). Quando si acquista un veicolo nuovo di vecchia omologazione (spesso "a chilometri zero"), è ovvio attendersi e richiedere condizioni di vendita ben più favorevoli.

Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate secondo direttive diverse è ammesso come "fenomeno di transizione" da una direttiva a quella successiva, consentendo l'acquisto a prezzo notevolmente scontato.

Questo implica anche che, se si acquista un veicolo usato, non è sufficiente la data di immatricolazione per desumerne la direttiva di omologazione e, se lo si considera importante ai fini della decisione di acquisto, occorre comunque controllare la carta di circolazione per essere certi che si tratti di un modello "aggiornato" per quanto riguarda le emissioni, in modo da avere maggiori probabilità di sfuggire ai blocchi. È opportuno, in caso di dubbio, far inserire nel contratto o nella "commissione di acquisto" la clausola che il rispetto di una certa norma (attualmente, Euro 3 o 4) è requisito indispensabile

GPL/Metano e provvedimenti di limitazione

Nei provvedimenti di limitazione parziale della circolazione finora adottati dalle amministrazioni locali i veicoli alimentati a GPL o metano sono normalmente esclusi dalle limitazioni, anche se l'installazione è avvenuta dopo l'immatricolazione e purché la variazione di alimentazione sia stata regolarmente collaudata dalla Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione.

Non è escluso tuttavia che, in particolari situazioni, anche questa categoria di veicoli possa essere coinvolta da provvedimenti di limitazione alla circolazione. Per questo motivo, è sempre opportuno richiedere precise informazioni ai competenti Dipartimenti od Assessorati (per la Mobilità o per l'Ambiente) delle amministrazioni locali.

Se si tratta di veicoli già all'origine "bimodali", sono soggetti alla direttiva 98/77/CE, che non modifica i valori limite della direttiva 98/69 ma stabilisce che, nella prova eseguita con i carburanti gassosi, le emissioni devono rispettare quegli stessi limiti.

GPL/Metano: parcheggi interrati

Il decreto del Ministero dell'Interno 01/02/1986 stabiliva che il parcheggio "dei veicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria" dovesse avvenire solo "nei piani fuori terra". Poiché il metano ha densità inferiore a quella dell'aria, i veicoli con esso alimentati possono essere parcheggiati in tutte le autorimesse.

Con il decreto 22/11/2002, invece, sono state stabilite misure relative al parcamento degli autoveicoli alimentati con GPL all'interno delle autorimesse. In particolare, il parcheggio dei suddetti veicoli può avvenire:

  • nei piani fuori terra, cioè con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
  • al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani intermedi.

Si considerano rientranti nella disposizione su indicata tutti i veicoli, alimentati a GPL, che soddisfino i requisiti tecnici e siano dotati dei dispositivi di sicurezza fissati nell'ambito del Regolamento ECE/ONU 67/01.

Per i veicoli GPL non omologati a norma di tale Regolamento, valgono invece le preesistenti limitazioni che ne vietano il parcheggio in tutti piani interrati.

Bollino Blu

In ogni caso, anche per i veicoli autorizzati a circolare, alcuni Comuni richiedono il possesso del "bollino blu", rilasciato da officine autorizzate dopo un controllo sui gas di scarico e, comunque, all'atto delle "revisione periodica".

Il DM 7/7/1998, che ha fornito direttive sull'argomento, ne stabilisce la validità annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1988 e semestrale per quelli più anziani. Si consiglia comunque di consultare il sito del Comune o di contattare l'Amministrazione locale (Assessorato o Dipartimento del Comune per la Mobilità o per l'Ambiente) per avere ulteriori informazioni sul regime adottato e, in particolare, per sapere se è previsto l'obbligo del bollino e la sua periodicità.

Motocicli e ciclomotori

Ai fini dell'esclusione dalle limitazioni alla circolazione sono generalmente considerati validi solo i veicoli omologati secondo la direttiva 97/24 (EURO1-moto e ciclomotori) o secondo la direttiva 2002/51 (EURO2-moto).

Non è significativa l'assenza di un catalizzatore allo scarico, dato che i valori di emissione richiesti da quella direttiva possono essere ottenuti, secondo la tecnologia di produzione, anche senza quel dispositivo.

Alcuni modelli tra i più recenti, omologati in periodi precedenti a quella direttiva, possono essere resi conformi ad essa applicando particolari dispositivi, che li rendono analoghi a quelli omologati successivamente; in altri casi, può essere sufficiente una dichiarazione della casa costruttrice. In entrambe le ipotesi, informazioni certe — anche riguardo alla eventuale necessità di apportare aggiornamenti nei documenti di circolazione — potranno essere fornite solo dalla casa costruttrice o dalla sua rete di assistenza.

(Fonte: ACI)